BONIFICA DI SITI CONTAMINATI: EVENTI ACCIDENTALI
Procedure di intervento per salvaguardare l’ambiente e l’uomo.
Le norme in materia di bonifica di siti contaminati sono contenute nel Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrato in vigore il 29 aprile 2006.
Per siti contaminati si intendono quelle aree in cui, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, vi è alterazione delle matrici ambientali quali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare un rischio per la salute umana.
In caso di evento accidentale che provoca inquinamento o della scoperta di una situazione “vecchia” che può aggravarsi, il responsabile dell’inquinamento mette in atto delle misure d’emergenza per mitigare gli effetti dell’evento e avviare un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento. Se a seguito delle analisi i parametri non sono superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione, allora il procedimento si chiude. Se risultano superiori, il sito viene definito contaminato.
Il responsabile dovrà effettuare immediatamente una nuova comunicazione alle autorità ed entro i successivi trenta giorni dovrà presentare un progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza (operativa o permanente) e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale.
- Messa in sicurezza d’urgenza: insieme di interventi mirati a rimuovere le fonti primarie e secondarie, a contenere la diffusione dei contaminanti ed impedirne il contatto diretto con la popolazione.
Le principali tipologie di interventi per la messa in sicurezza d’urgenza di siti contaminati:
- rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;
- pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei;
- installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;
- installazione di trincee drenanti di recupero e controllo;
- costruzione o stabilizzazione di argini;
- copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;
- rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.
In caso di adozione di interventi di messa in sicurezza d’urgenza sono previste attività di monitoraggio e controllo.
- Messa in sicurezza operativa: insieme di interventi applicati su siti contaminati con attività produttive in esercizio.
Tali interventi sono finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio per la salute umana o ambientale attraverso il contenimento dei contaminanti all’interno dei confini del sito, alla protezione delle matrici ambientali, alla graduale eliminazione delle sorgenti inquinanti secondarie medianti tecniche che siano compatibili con il proseguimento delle attività produttive svolte nel sito.
Le principali tipologie di misure di messa in sicurezza operativa di siti contaminati sono suddivise in misure mitigative e in misure di contenimento.
Misure mitigative:
- sistemi di emungimento;
- trincee drenanti;
- sistemi di ventilazione del sottosuolo ed estrazione dei vapori;
- sistemi gestionali di pronto intervento.
Misure di contenimento:
- misure di sbarramento di tipo passivo;
- misure di sbarramento di tipo attivo;
- misure di sbarramento di tipo reattivo.
Gli interventi di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da idonei sistemi di monitoraggio e controllo.
- Bonifica e ripristino ambientale/messa in sicurezza permanente: interventi definitivi da realizzarsi su un sito non interessato da attività produttive in esercizio, al fine di renderlo fruibile per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici.
La definizione e la realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono essere precedute da un’accurata attività di caratterizzazione del sito inquinato e dell’area soggetta agli effetti dell’inquinamento presente nel sito.
Gli obiettivi di bonifica o della messa in sicurezza permanente di siti contaminati sono determinati mediante un’analisi di rischio condotta per il sito specifico e devono tener conto della specifica destinazione d’uso prevista.
Gli interventi sono classificati in tre categorie:
- interventi in-situ: effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo;
- interventi ex-situ on site: con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell’area del sito stesso e possibile riutilizzo;
- interventi ex-situ off-site: con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato fuori dal sito stesso, per avviare i materiali negli impianti di trattamento autorizzati o in discarica.
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